requisiti di accesso alla federazione italiana counseling

Possono aderire alla Federazione le associazioni e gli istituti di formazione in Discipline del benessere (counseling, coach, consulenti scientifici del benessere) i quali abbiano superato le verifiche necessarie per accertare la loro idoneità e il possesso dei requisiti richiesti e che vantino una formazione certificata a livello europeo la quale attesti, a garanzia di professionalità e legittimità, lo svolgimento di una attività che si colloca in ambito sociale, educativo e formativo, al di fuori di quello clinico e sanitario.

L’ammissione alla Federazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, oggetto di verifica da parte dell’Ente di certificazione:

Possono aderire alla Federazione le associazioni e gli istituti di formazione in Discipline del benessere (counseling, coach, consulenti scientifici del benessere) i quali abbiano superato le verifiche necessarie per accertare la loro idoneità e il possesso dei requisiti richiesti e che vantino una formazione certificata a livello europeo la quale attesti, a garanzia di professionalità e legittimità, lo svolgimento di una attività che si colloca in ambito sociale, educativo e formativo, al di fuori di quello clinico e sanitario.

L’ammissione alla Federazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, oggetto di verifica da parte dell’Ente di certificazione:

Gli Enti di formazione accreditati allo svolgimento della attività di formazione in conformità con le Linee guida europee HSA sono solo quelli riconosciuti dalla Federazione Italiana Counseling a seguito di accreditamento.
Tale accreditamento rappresenta un traguardo fondamentale per attribuire validità al titolo conseguito in attesa di regolamentazione legislativa come è quello delle nuove professioni, perché comporta una precisa e non eludibile assunzione di responsabilità non solo per il professionista, ma anche per l’Ente di formazione che ha rilasciato il titolo cui esso fa riferimento.

Fermo restando, naturalmente, che è esclusa la responsabilità dell’Ente di formazione per quanto riguarda atti, comportamenti, affermazioni poste in essere nell’esercizio della sua attività professionale da parte del libero professionista certificato che rientrano nella sua responsabilità personale, l’Ente è comunque tenuto a rispondere della veridicità delle affermazioni contenute nei suoi programmi di formazione e la loro corrispondenza alle linee guida e al codice etico e deontologico delle nuove professioni.

L’accreditamento è conferito dalla Federazione Italiana Counseling agli Enti di formazione i quali forniscano la dimostrazione - oggettiva e sempre verificabile - su richiesta dell’Ente di accreditamento, (e non la semplice dichiarazione formale) di conformità dei loro programmi di formazione e d’esame alle Linee Guida Europee, a norma ISO-2020. Spetta all’Ente di accreditamento a norma ISO-2020 la verifica, a livello dei contenuti delle lezioni e delle domande di esame previste nel percorso di formazione che ogni Ente deve preliminarmente mettere a disposizione della Federazione Italiana Counseling, del fatto che essi siano sempre rivolti esclusivamente alla promozione del benessere e mai allo svolgimento di atti medici o psicologici (anche se in maniera mascherata da termini diversi), e non contengano mai espressioni o affermazioni equivoche o addirittura contrarie alle Linee guida.

A scopo esemplificativo, si intende che a nulla vale l’affermazione contenuta nei programmi pubblicitari o illustrativi dei programmi di formazione delle scuole, di insegnare lo svolgimento di una attività rivolta alla promozione del benessere con esclusione di ogni riferimento diagnostico o terapeutico di tipo clinico-sanitario, se poi all’interno delle lezioni si insegna l’uso trattamenti manipolativi o energetici non verificabili per la cura di patologie o quello di test e tecniche psicologiche per la la cura di disagio o disturbi psichici.

L’Istituto di Scienze Olistiche (ISO), Associazione di ricerca scientifica che costituisce il dipartimento italiano di HSA, sottopone il materiale messo a disposizione dagli Enti di formazione che richiedono l’accreditamento a ulteriore verifica rispetto a quella svolta dalla Federazione Italiana Counseling con specifico riferimento alla conformità alla normativa vigente in materia di scienze e discipline olistiche, ossia per escludere che i contenuti delle lezioni e i programmi e le domande di esame degli enti di formazione che richiedono l’accreditamento possano dare adito a dubbi circa la possibilità di configurare il reato di abuso della credulità popolare. Tramite questa duplice certificazione a norma ISO-2020, la Federazione Italiana Counseling concede l’accreditamento.

Gli Enti di formazione accreditati allo svolgimento della attività di formazione in conformità con le Linee guida europee HSA sono solo quelli riconosciuti dalla Federazione Italiana Counseling a seguito di accreditamento.
Tale accreditamento rappresenta un traguardo fondamentale per attribuire validità al titolo conseguito in attesa di regolamentazione legislativa come è quello delle nuove professioni, perché comporta una precisa e non eludibile assunzione di responsabilità non solo per il professionista, ma anche per l’Ente di formazione che ha rilasciato il titolo cui esso fa riferimento.

Fermo restando, naturalmente, che è esclusa la responsabilità dell’Ente di formazione per quanto riguarda atti, comportamenti, affermazioni poste in essere nell’esercizio della sua attività professionale da parte del libero professionista certificato che rientrano nella sua responsabilità personale, l’Ente è comunque tenuto a rispondere della veridicità delle affermazioni contenute nei suoi programmi di formazione e la loro corrispondenza alle linee guida e al codice etico e deontologico delle nuove professioni.

L’accreditamento è conferito dalla Federazione Italiana Counseling agli Enti di formazione i quali forniscano la dimostrazione - oggettiva e sempre verificabile - su richiesta dell’Ente di accreditamento, (e non la semplice dichiarazione formale) di conformità dei loro programmi di formazione e d’esame alle Linee Guida Europee, a norma ISO-2020. Spetta all’Ente di accreditamento a norma ISO-2020 la verifica, a livello dei contenuti delle lezioni e delle domande di esame previste nel percorso di formazione che ogni Ente deve preliminarmente mettere a disposizione della Federazione Italiana Counseling, del fatto che essi siano sempre rivolti esclusivamente alla promozione del benessere e mai allo svolgimento di atti medici o psicologici (anche se in maniera mascherata da termini diversi), e non contengano mai espressioni o affermazioni equivoche o addirittura contrarie alle Linee guida.

A scopo esemplificativo, si intende che a nulla vale l’affermazione contenuta nei programmi pubblicitari o illustrativi dei programmi di formazione delle scuole, di insegnare lo svolgimento di una attività rivolta alla promozione del benessere con esclusione di ogni riferimento diagnostico o terapeutico di tipo clinico-sanitario, se poi all’interno delle lezioni si insegna l’uso trattamenti manipolativi o energetici non verificabili per la cura di patologie o quello di test e tecniche psicologiche per la la cura di disagio o disturbi psichici.

L’Istituto di Scienze Olistiche (ISO), Associazione di ricerca scientifica che costituisce il dipartimento italiano di HSA, sottopone il materiale messo a disposizione dagli Enti di formazione che richiedono l’accreditamento a ulteriore verifica rispetto a quella svolta dalla Federazione Italiana Counseling con specifico riferimento alla conformità alla normativa vigente in materia di scienze e discipline olistiche, ossia per escludere che i contenuti delle lezioni e i programmi e le domande di esame degli enti di formazione che richiedono l’accreditamento possano dare adito a dubbi circa la possibilità di configurare il reato di abuso della credulità popolare. Tramite questa duplice certificazione a norma ISO-2020, la Federazione Italiana Counseling concede l’accreditamento.

Federazione Italiana Counseling

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